NORMATIVE
RAEE
Normative per apparecchiature elettriche ed elettroniche
D.M. 65/10
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 specifica:
- le modalità di ritiro e trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE;
- la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta;
- la necessità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e di trasporto dei RAEE domestici.
D.Lgs. 49/2014
Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014 – n. 49 si sviluppano in questi punti fondamentali:
- l’istituzione di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro AEE)
- l’iscrizione obbligatoria degli impianti di trattamento dei RAEE, gestito dal Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE);
- l’obbligo di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita istituendo dei Punti di Raccolta sul territorio anche la vendita a distanza (online, televendita, ecc.)
- l’introduzione del ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata (di tipo equivalente, cosiddetto uno-contro-uno) nell’atto dell’acquisto di una nuova AEE;
- l’introduzione dell’uno-contro-zero, ovvero la possibilità per il consumatore di consegnare i RAEE di piccole dimensioni (fino a 50 cm) nei punti vendita senza dover effettuare un acquisto;
- l’introduzione di obiettivi di raccolta e di riciclo più sfidanti: il Governo entro il 2019 si proponeva di recuperare l’85% dei RAEE domestici prodotti in Italia oppure il 65% di tutti i prodotti immessi sul mercato nazionale;
- l’inclusione dei pannelli fotovoltaici nell’elenco dei RAEE.
RPA
Normative per pile, batterie e accumulatori
D.Lgs. 188/2008
La disciplina definita dal Decreto Legislativo n. 188/2008 recepisce in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE che estende il concetto di Responsabilità del Produttore, che deve:
- evitare di immettere sul mercato pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di 0,0005 % di mercurio o più dello 0,002 % di cadmio;
- nel caso in cui sia anche Produttore di AEE, deve provvedere a progettare le proprie apparecchiature contenenti pile e accumulatori in modo che siano facilmente rimovibili tramite semplici istruzioni allegate all’apparecchio;
- attraverso apposito simbolo apposto sull’apparecchio, deve mettere a conoscenza l’utilizzatore della necessità di smaltire separatamente i rifiuti di pile e accumulatori;
- iscriversi al Registro dei Produttori di pile e accumulatori, riportando su fatture e ddt il numero di iscrizione.