Bozza modifiche sito web ECO-PV (7)
Aderisci al Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici
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NORMATIVE

RAEE

Normative per apparecchiature elettriche ed elettroniche

D.Lgs. 49/2014

Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014 – n. 49 si sviluppano in questi punti fondamentali:

  • l’istituzione di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro AEE)
  • l’iscrizione obbligatoria degli impianti di trattamento dei RAEE, gestito dal Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE);
  • l’obbligo di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita istituendo dei Punti di Raccolta sul territorio anche la vendita a distanza (online, televendita, ecc.)
  • l’introduzione del ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata (di tipo equivalente, cosiddetto uno-contro-uno) nell’atto dell’acquisto di una nuova AEE;
  • l’introduzione dell’uno-contro-zero, ovvero la possibilità per il consumatore di consegnare i RAEE di piccole dimensioni (fino a 50 cm) nei punti vendita senza dover effettuare un acquisto;
  • l’introduzione di obiettivi di raccolta e di riciclo più sfidanti: il Governo entro il 2019 si proponeva di recuperare l’85% dei RAEE domestici prodotti in Italia oppure il 65% di tutti i prodotti immessi sul mercato nazionale;
  • l’inclusione dei pannelli fotovoltaici nell’elenco dei RAEE.

Art.40 comma 3 del D.lgs. 49/2014 così come modificato dall’Art. 4-ter del D.L. 181/2023

Con le nuove disposizioni del decreto legge sulla sicurezza energetica entrato in vigore l’ 8.2.24 si indica che:

  • il Gestore dei servizi energetici è autorizzato a trattenere una somma doppia rispetto a quella versata per l’adesione ai Consorzi o sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente;
  • il GSE monitora attentamente il numero di adesioni ai Consorzi e ai sistemi collettivi, la quantità di pannelli gestiti o smaltiti, i costi medi di adesione ai Consorzi e quelli determinati dai sistemi collettivi;
  • la documentazione necessaria per l’adesione a un sistema collettivo deve includere l’elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati. In caso di discrepanze, non saranno applicate sanzioni sugli incentivi;
  • ciascun sistema collettivo è tenuto a iscriversi al Registro nazionale e a comunicare l’indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel Trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.

D.Lgs. 49/2014

Art. 8 – commi 3-bis, 3-ter, 3-quater

3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

DM 40/23

Il DM 40/23 – D.M. 20 febbraio 2023, n. 40 specifica:

  • le modalità di ritiro e trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE;
  • la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta;
  • la necessità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e di trasporto dei RAEE domestici.

RPA

Normative per pile, batterie e accumulatori

D.Lgs. 188/2008 (ancora in vigore)

La disciplina definita dal Decreto Legislativo n. 188/2008  recepisce in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE che estende il concetto di Responsabilità del Produttore, che deve:

  • evitare di immettere sul mercato pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di 0,0005 % di mercurio o più dello 0,002 % di cadmio;
  • nel caso in cui sia anche Produttore di AEE, deve provvedere a progettare le proprie apparecchiature contenenti pile e accumulatori in modo che siano facilmente rimovibili tramite semplici istruzioni allegate all’apparecchio;
  • attraverso apposito simbolo apposto sull’apparecchio, deve mettere a conoscenza l’utilizzatore della necessità di smaltire separatamente i rifiuti di pile e accumulatori;
  • iscriversi al Registro dei Produttori di pile e accumulatori, riportando su fatture e ddt il numero di iscrizione.

Regolamento UE 2023/1542

Il Regolamento europeo sulle batterie e i rifiuti di batterie, entrato in vigore il 18 agosto 2023 e recepito in Italia il 18 febbraio 2024, ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva europea sulle pile (2006/66/CE).

Tra i principali punti del Regolamento troviamo:

  • introduzione di requisiti mirati per prevenire e ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente con l’inclusione di una dichiarazione dell’impronta di carbonio, obiettivi di contenuto riciclato e parametri di prestazione e durabilità;
  • implementazione di norme per garantire la trasparenza nella gestione del fine vita delle batterie e agevolarne il ricircolo;
  • promozione dell’approvvigionamento etico delle materie prime attraverso la richiesta di politiche di due diligence, soggette a verifica da parti terze;
  • garanzia della conformità alle norme etiche nella catena di produzione e distribuzione delle batterie;
  • definizione di nuovi obiettivi per i tassi di raccolta, l’efficienza del riciclo e il recupero dei materiali al fine di massimizzare il contributo alla sostenibilità ambientale.